I SENZA DIMORA E LE MISURE PER MIGLIORARNE LA VITA

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1. Dagli ultimi dati disponibili emerge che in Italia sono almeno 51.000 le persone senza dimora, ossia le persone che vivono in uno stato di povertà estrema caratterizzato da un forte disagio abitativo. A causa di eventi che li hanno fatti scivolare in una condizione di grave marginalità, tali individui non riescono, infatti, a provvedere autonomamente al reperimento e al mantenimento di un alloggio e si vedono costretti a vivere all’addiaccio o a chiedere ospitalità in dormitori o in altre strutture di accoglienza notturna.

A ben guardare, per il nostro ordinamento i senza dimora hanno i medesimi diritti e doveri di ogni altra persona che vive nel territorio dello Stato e l’art. 2 della legge n. 1228 del 1954 ha espressamente riconosciuto loro il diritto alla residenza anagrafica. Tale riconoscimento è di notevole importanza, perché è solo con l’iscrizione nei registri anagrafici di un Comune che è possibile accedere ai servizi sanitari e sociali e ad altre prestazioni pubbliche.

Va, tuttavia, segnalato che la mancata disponibilità di un’abitazione rappresenta un serio ostacolo al pieno godimento di vari diritti fondamentali, in quanto il vivere per strada o in posti inadeguati impedisce il soddisfacimento di bisogni essenziali e rende difficile finanche la cura di malattie poco gravi.

È indubbio, allora, che, per garantire ai senza tetto un’esistenza dignitosa, non basta attribuire ad essi la titolarità del diritto alla residenza anagrafica e risulta necessaria l’adozione di politiche sociali dirette a contrastare il fenomeno della povertà estrema e a rendere più agevole l’accesso ad un alloggio adeguato.

In realtà, a livello nazionale si è iniziato a ragionare di politiche sociali a favore dei senza dimora nella legge n. 328 del 2000, ma con la revisione costituzionale del 2001 tali politiche sono state fatte rientrare nella competenza legislativa delle Regioni e al legislatore statale è stato affidato il compito di determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio della Repubblica.

Alla riforma costituzionale non ha, però, fatto seguito l’approvazione di leggi regionali espressamente dedicate alla tutela delle persone che si trovano in una condizione di grave marginalità. È  noto, inoltre, che anche il legislatore statale non ha tenuto conto delle modifiche apportate al testo fondamentale nel 2001, perché non ha ancora definito i livelli essenziali delle prestazioni che vanno garantiti ad ogni senza tetto per farlo uscire dalla sua condizione di bisogno estremo.

Si può, dunque, affermare che, a causa di tali carenze legislative, nel nostro Paese non si è riusciti ad adottare una strategia capace di migliorare in misura significativa la vita dei senza dimora e va registrato che in ambito pubblico ad occuparsi del benessere dei soggetti in parola sono stati soltanto quei Comuni che hanno progettato, gestito ed erogato servizi volti a favorire l’uscita dalla povertà estrema dei loro abitanti.

L’attivismo di questi enti locali non ha, comunque, garantito ai senza tetto un’esistenza pienamente dignitosa e si è tradotto, il più delle volte, in interventi di tipo emergenziale. È  sotto gli occhi di tutti, infatti, che, per l’insufficiente disponibilità di risorse economiche, anche i Comuni molto attenti alle esigenze delle persone senza dimora si sono visti costretti a fornire loro solo una protezione minima e di solito legata alla necessità che condizioni climatiche estreme non ne compromettano la salute.

2. Assodato che in Italia non sono ancora state adottate efficaci politiche sociali a tutela di quanti non riescono a provvedere autonomamente al reperimento e al mantenimento di un’abitazione, dobbiamo ricordare che un ruolo di notevole importanza nella protezione di tali soggetti lo hanno avuto le numerose organizzazione del Terzo settore che operano sul territorio nazionale. Ciò risulta evidente ove si consideri che, nel corso degli anni, buona parte dei servizi diretti al soddisfacimento dei bisogni primari dei senza tetto sono stati offerti loro proprio dalle organizzazioni del privato sociale.

Occorre, però, tener presente che, nell’individuazione e nell’adozione delle misure volte a rendere più dignitosa l’esistenza dei senza dimora, le organizzazioni del Terzo settore possono soltanto affiancarsi alle Autorità pubbliche, perché l’ordinamento costituzionale ha attribuito unicamente a queste ultime il compito di salvaguardare in modo permanente e continuativo i diritti fondamentali di ogni persona. In altre parole, è soprattutto in ambito pubblico che bisogna attivarsi per programmare ed organizzare gli interventi a favore di quanti vivono per strada o in luoghi inadeguati.

Come sappiamo, nel nostro Paese si è giunti alla definizione di tali interventi con l’adozione delle “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia”, che è avvenuta in sede di Conferenza Unificata nel novembre del 2015. Non sfugge, infatti, che in questo documento si è chiarito come lo Stato, le Regioni e i Comuni possano far uscire i senza tetto dalla loro condizione di bisogno estremo e si è arrivati alla conclusione che quest’obiettivo è raggiungibile solo se non vengano più adottate misure di tipo esclusivamente emergenziale e si decida di assegnare un alloggio dignitoso ad ogni persona che ne sia priva.

Inspirandosi a quanto stabilito dai Paesi che meglio hanno affrontato il problema dei senza dimora, nelle Linee di indirizzo si è, quindi, fatto presente che per contrastare in maniera efficace la grave emarginazione dei soggetti in parola è anzitutto necessario fornire loro un’adeguata sistemazione abitativa.

Alla luce delle indicazioni contenute nel documento in esame sarebbe, dunque, fortemente auspicabile che il legislatore statale riconosca il diritto alla casa a tutte le persone che risiedono nel territorio della Repubblica ed obblighi le Autorità competenti ad assegnare un alloggio anche a chi non sia in grado di provvedervi autonomamente.

Agendo in questo modo, il nostro legislatore riuscirebbe finalmente a rendere più dignitosa la vita dei senza tetto e, cosa non trascurabile, opererebbe nel rispetto dell’ordinamento internazionale e della normativa europea. Va, infatti, ricordato che se a livello internazionale il diritto all’abitazione è stato attribuito ad ogni essere umano dall’art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dall’art. 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, culturale e sociali e dall’art. 31 della Carta sociale europea, nell’ambito dell’Unione Europea il diritto ad avere un alloggio adeguato è stato riconosciuto dall’art. 34 della Carta di Nizza e dal paragrafo 19 del Pilastro europeo dei diritti sociali ai senza dimora e a tutti coloro che non dispongano di sufficienti risorse economiche.

Dobbiamo, poi, sottolineare che, agendo nel modo auspicato, il nostro legislatore avrebbe l’ulteriore merito di conformarsi alla giurisprudenza della Corte costituzionale, perché questa ha collocato il diritto all’abitazione tra i diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art. 2 del testo fondamentale e ha ritenuto che tra i compiti cui lo Stato non può mai abdicare vi è quello di garantire al maggior numero possibile di persone un alloggio dignitoso.

“Homeless” by Hanibaael is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

DIRITTO ENDOXA - BIMESTRALE

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