LA LONTANISSIMA VICINANZA DEL DIRITTO
JACOPO VOLPI
- Un ossimoro nel dominio del diritto
Non è facile rintracciare espressione di senso che, rispetto al titolo di questa breve riflessione, esprima in modo migliore nella sua dimensione ossimorica l’idiosincratica tensione verso la realtà giuridica all’interno della comunità: fra i cittadini, fra chi comunemente ‘vive’ il diritto. Perché ciò che accade più frequentemente è vedere collegata alla sfera giuridica – nel suo orizzonte ‘idealtipico’, fatto di coazione e forme, forza e autorità, tribunali, poliziotti, contratti violati – proprio un’intrinseca distanza, quasi repulsiva, che sollecita a prenderne le dovute contromisure, scovando l’inganno o segnalando l’«abuso».
Il diritto e la riflessione sul diritto annoiano il cittadino ‘comune’, e forse annoiano perché l’«uomo della strada» vi associa, spesse volte, ciò che di più burocraticamente tedioso ha dovuto compiere nella vita recente, o perché ne ricollega il concetto ad attività che hanno suscitato dolore (psicologico e/o materiale).
Proprio a cagione del fatto che il diritto è nella prassi, nell’azione di tutti i giorni, nello svolgimento quasi irrilevante di un gesto routinario (si pensi al semplice acquisto di un prodotto in un esercizio commerciale che integra, già di per sé, con l’emissione dello scontrino fiscale, un contratto di compravendita), tale onnipresenza ne certifica, in una qualche misura, la sua continua lontananza. Distanza ‘formale’, ma prossimità ‘sostanziale’.
Così, nel quotidiano, non si ama parlare di diritto, se non ‘costretti’ nelle sedi ‘usuali’ – nell’udienza di un processo, ma anche in un’assemblea condominiale, così come in occasione di un ricevimento formale in un ufficio amministrativo. Eppure, proprio il ‘fastidio’ che genera parlare del diritto ne rivela, in una certa maniera, la sua necessità vitale, il valore a suo modo capitale, ed il ruolo costitutivo e produttivo di relazioni concrete. Non è una casualità se sovente ci si trovi a discutere di questioni apparentemente ‘lontane’ ma che, in realtà, dimostrano, sottotraccia, la loro intima rilevanza giuridico-normativa, così come non è un caso che vi sia una linea di continuità fra gli aspetti appena richiamati e alcune questioni filosofiche fondanti (come la tematica del potere, i limiti della conoscenza, il problema del male) che, al di là di ogni schematismo dottrinale, trovano un elemento caratteristico proprio nella costitutiva tendenza alla loro persistente espulsione dal «quotidiano dialogare».
- Un’assenza rivelativa, una vicinanza microscopica
Parrebbe, dunque, che questa volontaria e ricercata lontananza del diritto, ne renda manifesta, al contempo, la sua concreta vicinanza nell’ambito delle nostre esperienze di vita. Dimodoché il momento del ‘giure’ si apre alla morale, alle concezioni del mondo, all’interpretare il nostro ruolo nella società, rendendo visibili nodi teorici determinanti: i limiti della responsabilità ed i suoi rapporti con la libera volontà (il diritto penale); la necessità della cooperazione nei rapporti intersoggettivi e la garanzia di una fiducia reciproca (T. Greco, La legge della fiducia, Laterza: 2021) (si pensi all’ambito delle relazioni contrattuali di diritto privato); l’obbedienza al potere e la sottoposizione a norme coattive che vincolano nonostante la loro (talora frequente) contraddittorietà semantica (difficoltà di fondo che esprimono il fulcro sostanziale del diritto pubblico ed amministrativo).
Libertà, morale, necessità della cooperazione, limiti dell’obbedienza: il diritto ci pone di fronte a problemi liminali, da cui l’«uomo comune» tende spesso a fuggire nelle conversazioni disimpegnate di tutti i giorni. Così, ciò che appare sostanziale, necessario per costruire un’esistenza dignitosa, si configura lontano nella sua perenne vicinanza. Si confondono i nessi logico-pragmatici e ciò che appare decisivo lo si ricaccia nell’ordine del non-necessario e del contingente. Ma nel nucleo profondo del diritto risiedono i nodi cruciali dell’esperire quotidiano e ciò determina la necessità di modularne continuamente le distanze (e le vicinanze) al fine di instaurare, tra forze divergenti, un tentativo di (ordinato e pacifico) equilibrio (N. Bobbio, Teoria della giustizia, Aragno: 2011, 41 ss.) – come ci ricordano le origini etimologiche dei termini tradizionali appartenenti al lessico giuridico occidentale, semanticamente correlati alla necessità di strutturare rigorosi rapporti di simmetria (si pensi, ad esempio, al termine ‘regula’, dal latino «lo strumento per tracciare la retta», E. Benveniste, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee. Potere, diritto, religione [1969], vol. 2, Einaudi: 1976, 295).
- L’ordine e la vita
L’ordine e il disordine della coesistenza in società, alla luce di quanto detto, sembrano porsi su un crinale delicatissimo, che impone riflessione ed approfondimento. Allora, in modo parossistico, il diritto diviene terreno metafisico di analisi, nel suo complesso proceduralismo e nella sua moralità sostanziale, nella sua costitutiva necessità e nella sua (non inconsueta) – stante l’ipertrofia legislativa dei sistemi giuridici contemporanei – inutilità normativa sul piano fenomenologico. Diventa un corpo produttivo che giganteggia nelle vite comuni delle esistenze: la rovina di una comunità politica o il suo inevitabile salvagente. Eppure, nelle sue variabili e cangianti dimensioni schiude interrogativi fondamentali, e nel suo ‘formalismo’ apre le porte ad indagini speculative senza le quali si perderebbe il legame intrinseco con l’incedere cadenzato della vita.
Emerge, in tal modo, l’urgenza di osservare con occhi critici lo scoglio (apparentemente) impenetrabile della violenza istituzionalizzata, l’esercizio impositivo della norma nella sua rigidità formale, ma anche la sussistenza di una dinamica razionale di bisogno di collaborazione che abita all’interno della ricerca dell’Altro, la traiettoria emotiva che conduce al tentativo di sciogliere la disposizione normativa nell’arco della moralità, attraverso la convinzione della sua pragmatica necessità, ed a mezzo della consapevolezza del fine della norma giuridica, che risiede sempre, kantianamente, nella coordinazione razionale di libere coesistenze (M. La Torre, Il diritto contro se stesso, Leo S. Olschki: 2020, 138-139), prestando un’attenzione reale dinanzi alle singole esperienze esistenziali.
In questa superficiale profondità della realtà giuridica l’essere umano reagisce in modi diversificati, talora opponendosi, altre volte immergendosi in quella stessa realtà di cui, in fondo, si sente parte integrante. Ma, appunto, l’argine, la terra di mèzzo in cui il ‘giuridico’ fluttua e oscilla ne rappresenta la sua natura riposta, spiegando, peraltro, la straordinaria congerie di teorie giuridiche che, dai primordi, si sono susseguite per indagare la ‘natura’ del diritto o, con indole prettamente razionalistica, per registrarne un ‘concetto’ che risultasse esaustivo e semanticamente omnicomprensivo (F. Bonsignori, Concetto di diritto e validità giuridica, Giuffrè: 1985, 97-221).
Ma la ricerca di un equilibrio fra potere, ragione, argomentazione (L. Gianformaggio, Filosofia del diritto e ragionamento giuridico, Giappichelli: 2008, 35 ss.) attraverso cui il diritto gioca la sua funzione primaria in società, è il fondamentale flusso di rimandi che restituisce il diritto alla vita, e alla vita il diritto. Come la vita, anche il mondo giuridico si flette nella sua contraddittorietà, così come stupisce sé stesso dinanzi a soluzioni improvvise che mutano, positivamente o negativamente, le sorti di un’esistenza.
Allora, la lontanissima vicinanza del diritto – e cioè l’articolato moto antinomico che lo sorregge dall’interno – sembra rimandare all’intrinseca funzione capitale che l’ambito normativo ha, in un certo senso, sempre cercato di svolgere: anticipare la coscienza morale e pur tuttavia prenderla in considerazione laddove vi siano i presupposti per un’adeguata concretizzazione della regola; contemplare la dimensione astratta della norma, rispettandola nella sua garanzia di ordine, senza la quale anche il quieto vivere sarebbe impossibile, e tuttavia capire quando la sua asettica interpretazione possa determinarne una troppo asciutta applicazione; accogliere la generalità priva di eccezioni, per una solida garanzia di eguaglianza, e cionondimeno aprirsi alla possibilità defettiva della norma che, in quanto tale, non può reprimere le manifestazioni della vita ma deve, con l’ausilio dell’interprete, cercare di accoglierle all’interno del ‘canale’ delle prescrizioni (che deve scorrere lineare, filtrando le impurità).
Il giuoco di forme che coinvolge l’ambivalente modulazione del ‘giuridico’ genera senso di ‘terrore’ per le proprie ed altrui sorti, perché sembra scombinare ogni esigenza di certezza, spesso associata, univocamente, alla sfera del diritto, ma che raffigura invero non già un connotato della giuridicità, ma, al massimo, un’aspirazione, che scorre sotto le punte emergenti del diritto e che non ne esaurisce l’intima potenza vitale (P. Grossi, Ritorno al diritto, Laterza: 2015, 51 ss.). Il tentativo di armonizzare e di legare forme fra loro in contrasto, di renderle compossibili, non si rivela sempre uno strumento utile: spesso far coesistere le divergenze, cercandone un bilanciamento nei casi concreti nel momento in cui gli interessi si intensificano, può restituire anche al diritto un significativo senso di umanità, attestandone anche la sua sempre possibile fallibilità ed apertura all’errore.
- L’umanità dell’errore, la ragionevolezza del diritto
A questo riguardo, è curioso notare che ciò che umanamente perdoniamo a noi stessi, tendiamo a non perdonarlo a quel complesso meccanismo organizzato che è la macchina del diritto la quale, incarnata da uomini e donne nella loro precarietà esistenziale – diversamente dal visionario e drammatico scenario che si profila in certe interpretazioni ‘fantascientifiche’ delle istituzioni giuridiche, abbozzate, ad esempio, in note opere letterarie come il Libro nero di Giovanni Papini (G. Papini, Il libro nero, Vallecchi: 1951) –, spesso si inceppa, arrestata dal granello impercettibile che ne blocca, momentaneamente, i solitamente ben “oliati” ‘proceduralismi’. L’errore nel diritto genera timore e senso di impotenza poiché, ancora una volta, tradisce la nostra fiducia in una struttura che, per noi, deve risultare razionalisticamente impeccabile in ogni sua manifestazione normativa.
Ma il diritto è prodotto umano e, in quanto tale, genera errori, si perde talvolta nell’illogicità, esattamente come l’essere umano nella sua ‘trivialità’ quotidiana. Ciononostante, agli uomini, alle donne che cadono in errore spesso perdoniamo loro l’atto compiuto, pur essendo l’atto stesso contravvenuto a regole essenziali di buon senso, di etichetta o, nei casi più gravi, a norme etico-morali. E allora perché per il diritto determinati errori si reputano ingiustificabili? L’uomo sbaglia, e il diritto – che si articola attraverso atti umani orientati a norme – allo stesso modo può sbagliare e, pur tuttavia, ciò lo si ritiene particolarmente inaccettabile o, comunque, qualcosa di difficilmente ammissibile, palesando sovente una inquieta perplessità.
Ciò pare avvenire perché al diritto si associa una (quasi ancestrale) indomita e inscalfibile razionalità, nonché tendenziale infallibilità: il diritto, cioè, tratterebbe di cose troppo importanti per lasciare spazio all’errore. Vieppiù – si nota – laddove gli errori che può produrre il diritto sono, altresì, ultimativi, se non realmente definitivi. Ciò è l’effetto, tuttavia, di una specie di “mistificazione” del diritto stesso che tende ad esser pensato come alcunché di ipostatizzato – in una sorta di perenne e perpetuo «punto di vista esterno» (o punto di vista «dell’osservatore»: R. Alexy, Concetto e validità del diritto [1992], Einaudi: 1997, 25 ss.) il quale assurge non già a semplice criterio metodologico-conoscitivo, bensì a vero e proprio approccio ordinario alla pensabilità operativa del ‘giure’. Ma questo, del resto, è anche il frutto di quel complesso crogiuolo strutturale che il diritto, come l’anima umana, porta con sé: moti contrari di processi esistenziali che, confliggendo, confondono i piani di azione. Allo stesso modo, il diritto vive di forze centrifughe che tendono a condurlo nell’altrove della morale, della politica, del senso del sacro, e poi di nuovo, su scala centripeta, all’ordine logico-razionale delle azioni e alla loro prevedibilità, in un continuo gioco di rimandi che ne rivela la natura incoerente (viemeglio, incongruente), ma non per questo non dotata di senso ultimo, di ragionevolezza e di radicale umanità. È anche ciò, entro un certo grado, la lontanissima vicinanza del diritto.
“L’Italia ha diritto alla sua espansione, anche in verticale…” by lazymood is licensed under CC BY-NC-SA 2.0
DIRITTO ENDOXA - BIMESTRALE FILOSOFIA così lontani così vicini Endoxa gennaio 2022 Jacopo Volpi