ZOMBIE, O DEL DIRITTO ‘DEI MORTI VIVENTI’: FORMA, DECISIONE, RESPONSABILITÀ

tumblr_oy9v3ujP0K1wdo4fbo1_500JACOPO VOLPI

1. Lo spazio del diritto sembra talvolta evitare il “sostanziale”, quello che maggiormente conta: il “decisivo”, si potrebbe dire. Se è vero, come è vero, che le modalità attraverso cui il diritto, spesso, si trova ad operare sembrano omettere tutti quegli elementi che, nelle “vite degli altri”, assumono un aspetto cruciale.

Nella ‘ciurma nera’ del bastimento Yorikke, la ‘nave morta’ del noto romanzo di Bruno Traven (La nave morta, 1926), molti membri dell’equipaggio hanno i tratti, tipici, dell’”emarginato”, del “paria”, del “reietto” e, nella quasi totalità, la caratteristica di essere, fondamentalmente, degli ‘apolidi’, dei soggetti formalmente privi di cittadinanza e nazionalità, ironicamente parlando: dei ‘morti viventi’, degli ‘zombie’. La loro condizione è il riflesso delle varie peripezie narrative in cui si trovano coinvolti, sintetizzabili nelle complicanze ‘miopi’ della (allora) ascendente burocrazia statale europea che, nel groviglio delle forme procedurali, sovente determinava non poche difficoltà nell’ottenimento e acquisizione di documenti ufficiali, soprattutto per talune categorie di soggetti, quali, appunto, i marinai di bastimento, che, in virtù della loro condizione lavorativa ed esistenziale, non si uniformavano del tutto all’immagine, solare, del ‘buon borghese’. Come noto, infatti, e come messo in luce da molta letteratura europea degli anni Venti e Trenta del secolo scorso, dopo la Grande Guerra si fa largo nelle procedure formali interstatali – quale vero e proprio nume tutelare per il viaggiatore (e lavoratore) internazionale – il documento del passaporto, che, fino a pochi anni prima, rivestiva un carattere prettamente secondario, se non del tutto ininfluente (come constatabile, ad esempio, nelle magnifiche testimonianze contenute ne Il mondo di ieri. Ricordi di un europeo (1942) di Stefan Zweig).

Gli episodi che affiorano dall’opera di Traven sono soltanto un suggerimento per evidenziare come la connotazione classica del concetto di diritto – che ha fatto da padrona, quantomeno, dall’avvento del così detto ‘Stato moderno’ e che si è contraddistinta per il predominio, nell’àmbito del ‘giuridico’, delle dimensioni legalistico-formalistica, coercitiva e imperativistica – se spinta ai suoi esiti estremi conduca, essenzialmente, ad un’irreale forma di non sense normativo, che contraddice i più elementari bisogni dei consociati, nonché gli scopi fondamentali per i quali ogni norma giuridica viene pensata e, dunque, formulata e promulgata.

Le ragioni per cui il diritto risulta “opaco” rispetto a tali sfere di operatività normativa sono variegate, ma potrebbero ricondursi a due aspetti primari, che riguardano, da un lato, un elemento, potremmo dire, contenutistico, dall’altro, un aspetto più propriamente strutturale, o ‘formale’, che sembra fors’anche aver impregnato la giuridicità prima ancora dell’avvento della ‘macchina’ dello Stato moderno e della sua principale cornice teorica, quella del positivismo giuridico.

2. La ragione contenutistica concerne un tema che potrebbe apparire, prima facie, “utile” ai meccanismi del consorzio sociale: il diritto, entro una certa misura, ignora la vita; ma in che senso, e in quali termini? La “ignora” nel momento in cui riduce la componente più strettamente esistenziale dell’esperire quotidiano a contenuto non decisivo degli eventi che coinvolgono le relazioni soggettive e la collettività. Il diritto, ad esempio, stabilisce le modalità e le forme ai fini della stipulazione di un accordo contrattuale, diretto a completare una transazione economica, commerciale o immobiliare; consente tale possibilità, pur rimanendo ai margini della stessa – è, in un certo senso, uno strumento, che può essere declinato nei termini di una norma tecnica (se vuoi X, devi fare Y). È in questa logica che il diritto può apparire, appunto, “utile”: utile nella sua strumentalità, consentendo di compiere azioni che, altrimenti, non risulterebbero realizzabili, e permettendo, nel rigido rigore formalistico, di modellare àmbiti di attività vantaggiosi per conseguire determinati fini.

Ma l’oggetto fisico della transazione – può essere un libro raro, una casa, un’opera d’arte, un mobile di pregio – con le sue (eventuali) ricadute affettive rimane estraneo alla dinamica giuridica, che trascura le qualità spirituali e valoriali del bene in questione, trattandolo alla medesima stregua di altri oggetti materiali, senza ponderarne il potenziale simbolico. Una procedura di pignoramento (mobiliare o immobiliare) viene portata avanti accantonando la possibilità che il bene oggetto della procedura esecutiva possa rivestire, per il debitore, un valore peculiare che potrebbe essere preservato, tale da consentirne la eventuale sostituzione con altri beni potenzialmente aggredibili – è così, che emblematicamente, e con terminologia non priva di una certa carica ideologica, si definiscono, nel gergo giuridico-dottrinale, i beni del debitore pignorabili dal creditore. Non vi è di che stupirsi: il diritto tratta il mondo, per proseguire con la metafora, come pullulato di oggetti “morti”, o “moribondi”. Ancora oggi, l’animale è considerato, secondo le categorie del diritto privato, come un semplice bene mobile, una cosa, con tutto ciò che ne consegue sul piano della disciplina giuridica. Nessuno, tuttavia, si sentirebbe di poter paragonare una sedia o un tavolo – beni mobili – alla dimensione affettiva e al coinvolgimento etico che può implicare la relazione con un altro essere vivente. Eppure, ad oggi, l’auspicabile passaggio diretto a qualificare giuridicamente gli animali come esseri senzienti non sembra imminente, e neanche latamente prossimo.

Continuando con alcuni esempi: in qualsiasi Stato europeo non è generalmente ammissibile passeggiare nella pubblica via senza indumenti, a corpo nudo. Il diritto ci dice che quando ci troviamo in un contesto pubblico, dove si sviluppa la convivenza con altre persone, è bene che le nostre parti intime siano adeguatamente coperte, e il nostro vestiario sia congruo ad alcuni criteri di moralità che non entrino in contrasto con le clausole generali che pertengono al buon costume e alla pubblica decenza. Le norme giuridiche, insomma, ci informano che dobbiamo indossare degli indumenti, altrimenti, se ciò non verrà fatto, potrà seguire una specifica sanzione. Ci dicono cosa dobbiamo fare (vestirci), ma non il modo in cui sia necessario farlo. Ognuno è libero, in Europa (e nel così detto ‘Occidente’) di vestirsi nel modo che meglio crede, con buono o cattivo gusto, in modo stravagante o maggiormente sobrio, o, ancora, può optare liberamente per una giacca di colore scuro, o di colore chiaro, a pied de poule o tartan, ma ciò che per il diritto rileva è che vengano garantiti quei criteri minimi di pubblica moralità stabiliti dalle leggi vigenti, qualunque sia lo ‘stile personale’ che, nel vestiario, si scelga di adottare.

Tutto questo, a ben vedere, si inserisce in quel processo di autonomizzazione del ‘giuridico’ che rinviene i suoi primi elementi genetici già nell’antico diritto romano, per poi trovare varie forme di implementazione nei secoli successivi, fino al completo exploit con l’epoca dei Codici, a cavallo fra Settecento e Ottocento. E ciò consente anche di sottolineare come, in effetti, taluni diritti extra-europei si caratterizzino e si differenzino dai modelli del diritto occidentale non solo per la commistione di fattori diversi (di natura etico-politica ed economica) nella qualificazione della condotta umana, ma, altresì, per la traslazione contenutistica in termini giuridico-normativi di vere e proprie componenti tipicamente esistenziali (si veda, ad esempio, il complesso corpus del diritto islamico).

Il retroterra concettuale di questo discorso risiede in ciò che nella filosofia morale contemporanea (con Rawls e Habermas) è stato anche definito e declinato attraverso la distinzione fra right (campo del ‘giusto’) e good (sfera del ‘buono’). Mentre il primo, infatti, pertiene alla giustizia e allo spazio intersoggettivo del vivere in società, la seconda concerne, invece, la prospettiva morale, coinvolgente i valori che singoli soggetti (a mezzo di ‘progetti di vita’), o determinate comunità, mettono quotidianamente in gioco. Il tema, come emerge con chiarezza, non riguarda tanto la distinzione fra i due àmbiti che, teoricamente, sembra piuttosto pacifica, quanto, piuttosto, la capacità di delimitare, in modo preciso, dove l’una dimensione principi e l’altra finisca; dove, cioè, tali criteri di delimitazione formale della sfera del right possano spingersi, al fine di non intaccare l’elemento decisionale dei singoli soggetti nella ricerca del migliore, e (per loro) più consono, progetto di vita.

3. Che il diritto accolga dentro di sé talune distinzioni concettualmente significative, come la ripartizione tra sfera del ‘buono’ e sfera del ‘giusto’, fra componente intersoggettiva nell’àmbito della giustizia e decisioni morali sui propri progetti esistenziali, ci permette di scorgere anche l’altra faccia della medaglia, da cui traspare una qualità squisitamente formale dell’operare del diritto moderno.

Talvolta, infatti, la smisurata propensione formalistica, lungi dal determinare conseguenze positive, ovvero benefici o vantaggi obiettivi per i cittadini, può invece risultare senz’altro corrosiva dei legami sociali e lesiva di alcuni basilari nuclei di giustizia. E ciò avviene quando il diritto, pur di rispettare quegli stessi requisiti formali, e quei criteri procedurali che pure sono di sano ausilio in alcuni àmbiti di vita – anche ai fini della capacità di preservare specifici diritti fondamentali –, si spinge fino ad estremizzarli, rendendoli paradossali, e costitutivamente privi del loro senso performativo.

Nel sopracitato romanzo di Bruno Traven, il protagonista si trova, ad un certo momento, dinanzi al console del proprio Stato di appartenenza. Egli vi si era rivolto perché, privo di passaporto e libretto di navigazione, o altra documentazione di analogo tenore, non poteva, senza alcun foglio ufficiale, unirsi a un qualche equipaggio di bastimento per fare rientro in terra patria, lasciando lo Stato straniero in cui si trovava temporaneamente. Quando il protagonista avanza l’istanza finalizzata ad ottenere un nuovo passaporto si trova dinanzi all’inamovibile atteggiamento del console, che rigetta la richiesta in ragione dell’assoluta mancanza di prove documentali che attestino l’effettiva cittadinanza americana, nonostante il protagonista parlasse perfettamente la lingua inglese! Orbene, quale più nitente evidenza – forse non esaustiva e non totalmente comprovante, ma, di certo, ragionevolmente ammissibile – come l’impeccabile padronanza della lingua del proprio paese può dimostrare un trait d’union intimo, effettivo, reale con la nazione stessa e un legame sostanziale di cittadinanza?

In questo caso la formalità del diritto, vòlta a preservare proficue modalità di gestione della convivenza e del vivere sociale, assume invero tratti parossistici, perdendo di vista il fulcro centrale della giuridicità, che, in quanto modalità prescrittiva di coordinazione delle vite individuali, deve preservare al suo interno un’area di senso che filtra, altresì, dalla necessità di determinazione semantica dei contenuti prescrittivi delle norme.

4. Quanto detto al fine di far emergere il fatto che un ordinamento giuridico, il quale vada a trascurare la componente soggettiva delle responsabilità decisionali dei singoli individui che si trovano a dover applicare ed attuare le norme, è un ordinamento che fa oblio della sua funzione cruciale di coordinazione delle esistenze secondo criteri di giustizia. La mancanza di apertura, infatti, alle dimensioni del buon senso e della ragionevolezza nell’applicazione delle prescrizioni giuridiche conduce ad un circolo vizioso che destabilizza le stesse basi fondanti del vivere in società, annullando integralmente l’elemento esistenziale, che pure l’àmbito giuridico frequentemente lambisce. Sovente, ed a ragione, il fattore esistenziale viene escluso dalle forme ordinarie di regolazione, stante la necessità di preservare i cittadini dalla possibile intrusione dell’autorità politica, che, con le proprie decisioni giuridiche, può, varcando i limiti consentiti, incidere negativamente sulla sfera dell’etica, del ‘good’, dei progetti di vita (individuali e della comunità). Tuttavia, non è raro che tali componenti restino fra loro strettamente comunicanti, e la distinzione normativa generale non riesca ad assorbirne i possibili elementi conflittuali. È in tal caso che subentra la necessità del singolo interprete-decisore che dovrà farsi carico, con responsabilità, dei riflessi e contraccolpi esistenziali del proprio sillogismo deduttivo, ma non solo: sarà oltremodo doveroso – e ci si rende conto di lambire terreni gravidi di sfumature antiformalistiche – che colui che provvede all’applicazione ed attuazione della regola giuridica debba considerare, non già sul piano meramente logico, ma pragmatico-esistenziale, il rapporto di proporzione fra ciò che rischia il decisore laddove commettesse un errore applicativo, e le conseguenze, tragiche, di chi viene coinvolto nella decisione finale, nel momento in cui l’applicazione tassativa della regola sia posta in essere, appunto, al fine di preservare sé stessi da possibili rischi derivanti da, più o meno rigidi, obblighi gerarchici.

Questa forma di ‘equilibrio’ decisionale dovrebbe essere sottoposta a meta-criteri valorativi di natura normativa i quali, però, sarebbero nondimeno, e di necessità, in seguito nuovamente sottoposti a forme valutative di stretta pertinenza umana: cosicché, in fondo, il momento della responsabilità decisionale dei soggetti riaffiora, in forma orizzontale o verticale, in altre sedi, riproponendosi come (perpetua) questione ineludibile.

In quest’ottica, il non eccessivo ancoraggio ad una dimensione puramente testuale del diritto può contribuire a sganciare il ‘giuridico’ da forme di eccessiva compressione di senso, dato atto, peraltro, come, tale aspetto, più che dimostrare l’esistenza effettiva (nei termini, si può dire, del ‘law in action’) delle stesse regole giuridiche, ne rappresenti, piuttosto, una forma di pubblicizzazione, veicolo di garanzie formali storicamente riconducibili alla tradizione dello Stato di diritto.

Così come il tentativo proteso alla pensabilità di un ordine giuridico sempre meno vincolato a logiche gerarchiche, attraverso forme diffuse e orizzontali di esercizio della normatività, possa sicuramente aprire sentieri di crescita e sviluppo, purché ciò non inviti a dimenticare che, anche laddove si arrivasse a costituire una rete normativa (persino di carattere ‘algoritmico’ o tecnologico), costitutiva di regole sostanziali, permarrebbe sempre, in ogni caso, quale componente inaggirabile, il momento decisorio e responsabile del soggetto agente, che certo non potrebbe, prima, in nome della gerarchia di potere, dopo, in nome del sistema normativo, trascurare il richiamo alla sua responsabilità per una ragionevole valutazione delle circostanze concrete.

La ponderazione dei rischi e la valutazione delle conseguenze di vita condurrebbero dunque ad una rivalutazione della capacità non meramente logico-deduttiva, ma genuinamente argomentativa della decisione giuridica che dovrebbe sempre contenere, nel suo seno, il riflesso di ciò che, realmente, è destinata a regolare: gli àmbiti di vita nel plesso delle esistenze individuali, con i drammi e le sofferenze, con le gioie e le felicità, che i singoli atti umani comportano e ingenerano.

DIRITTO ENDOXA - BIMESTRALE FILOSOFIA

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