SALVIAMO L’EUROPA STUDIANDO I MAGNOGRECI

FRANCESCOMARIA TEDESCO

Immagine-3Gli eventi che hanno stravolto l’Europa negli ultimi anni, in corrispondenza con la proiezione bellica di molti paesi europei impegnati nella cosiddetta ‘lotta al terrrorismo’ in particolare dopo l’attacco alle Torri gemelle, hanno segnato fortemente sul piano emotivo l’opinione pubblica dei Paesi membri dell’Unione. L’impatto emotivo
è stato fortissimo, anche a causa del ruolo dei media nel portare in ogni casa le immagini delle devastazioni inferte sul suolo europeo da parte dei terroristi. Questo impatto ha dato origine a reazioni di chiusura e di rinfocolamento della xenofobia, e tuttavia esse si innestano su un tronco già rigoglioso (si pensi al mai sopito antisemitismo delle società europee). Il tronco in questione è rappresentato dal combinato disposto delle politiche economiche (ordo)liberaliste e della consustanziale spinta al controllo ‘governamentale’ da parte degli Stati europei (e non solo, naturalmente). In altri termini, gli ordinamenti giuridici e politici di quella stessa Europa che sarebbe dovuta diventare il luogo di sviluppo del benessere e della pace sociale, sono sottoposti a un fortissimo stress che deriva dall’idiosincrasia tra le costituzioni che regolano i Paesi membri e le ‘nuove’ esigenze del mercato e dell’impresa. I diritti sociali e l’esigenza di redistribuzione del reddito, la funzione sociale della proprietà, la solidarietà e l’inclusione, l’espansione dei diritti civili, rappresentavano gli obiettivi di quelle Carte e anche di un’Europa integrazionista e aperta. La tendenza attuale è sotto gli occhi di tutti ed è icasticamente rappresentata dalle immagini dei migranti sugli scogli di Calais.
La Carte costituzionali, anche dopo il fallimento del progetto di una ‘costituzione’ europea, subiscono il tentativo di depotenziare quelle garanzie. Si pensi, per non andare lontano, la caso italiano.
L’immagine dell’Europa ne esce fortemente compromessa, mentre le istituzioni europee, lungi dall’aver contribuito alla costruzione di un demos, sono oggi percepite come fredde emissarie dei potentati economico-finanziari globali nonché come confuse e acefale soggettività senza rappresentanza che si scontrano in un turbinio di lotte per le competenze e le decisioni, senza che ciò sollevi la minima perplessità sulla questione della loro legittimazione.

Di fronte a questo, il pensiero corre – come a rifugiarsi – alle ‘radici’ di quell’Europa che oggi è così trasfigurata. Radici che se, a cavallo tra Ottocento e Novecento, con riferimento per esempio al mondo Greco, si erano anch’esse tramutate nella sinistra rivendicazione di una primazia, di una superiorità non dell’Europa tout court ma di una sua parte che si riteneva ‘sopra tutti gli altri’, andrebbero oggi ristudiate per il loro patrimonio – certo, da contestualizzare – di saggezza ‘istituzionale’ fuori dalle retoriche claustrofobiche dell’identità culturali o religiose. Il mondo Greco, dunque, ma non per una passione per i reperti polverosi dell’erudizione o dell’archeologia, bensì per quanto oggi, alla luce di ciò che nei secoli che ci separano da quelle epoche siamo riusciti a elaborare, esso possa dirci ancora a proposito di quell’istituzione che lì – con notevolissimi limiti – si sviluppò e crebbe, sin dal nome: democrazia. Del resto, quando gli studenti del Maggio francese andarono a interrogare Alexandre Kojève per chiedergli che fare, lui rispose loro: “studiare i Greci”.

In un breve e ironico articolo del 1950 apparso sul Ponte e dedicato all’enfiteusi dei beni nel dominio diretto della Chiesa, Piero Calamandrei ricorda un quadro di Giovanni Colacicchi presso la Corte d’Appello di Milano raffigurante un giovane e un vecchio che, ognuno con un occhio bendato, se ne vanno a braccetto sorreggendosi a vicenda. Il vecchio in questione è Zaleuco, il tutto lucente, legislatore di Locri Epizefirî, colonia magnogreca di transfughi dalla Locride. L’aneddoto rappresentato da Colacicchi vuole che a Locri vigesse la legge secondo cui l’adultero avrebbe dovuto essere reso orbo di entrambi gli occhi. Un giorno portarono in giudizio davanti a Zaleuco un giovane colto in flagrante: si trattava di suo figlio. Zaleuco allora, in preda a una crisi di coscienza, così decise: si tolga un occhio al giovane, e un occhio al genitore.

In realtà è dubbio se Zaleuco sia realmente esistito. Il suo nome e l’aneddoto che lo avrebbe voluto monocolo fanno pensare a una divinità obliterata e trasformata in un personaggio umano. Un mitologema che si ritrova altrove (e del resto di mitologemi legati a mutilazioni o difetti fisici ci parla Carlo Ginzburg nel suo Storia notturna a proposito del monosandalismo). Licurgo, altro leggendario legislatore al quale spesso Zaleuco è affiancato, era anch’egli monocolo, avendo perso l’occhio in una rissa; e anch’egli aveva nel nome la luce propria degli dei, giacché esso vuol dire facitore di luce. Dunque Zaleuco è da considerarsi probabilmente l’estensore mitico di una delle prime raccolte scritte di leggi. Leggi particolarmente severe, comprendevano la legge del taglione, che prevedeva l’accecamento in caso di furto, oltre che di adulterio. Un semidio monocolo che ha nel nome la luce commina la pena dell’accecamento per privare i rei della stessa luce. Ma torneremo tra poco sugli occhi.

Pare che una delle più importanti leggi locresi fosse la legge del laccio: secondo il racconto di Demostene, chiunque a Locri avesse voluto proporre una nuova legge, avrebbe dovuto farlo con un laccio intorno al collo. Qualora la proposta non fosse stata approvata, egli sarebbe morto soffocato. Il senso della prescrizione era la difesa delle antiche norme e delle consuetudini. Ciò avrebbe consentito a Locri di mantenere l’ordine preservandolo dai tentativi di modifiche ‘costituzionali’. Tanto che l’unica modifica approvata, a circa duecento anni di distanza dalla promulgazione delle leggi (datate, secondo alcuni, al VII secolo), riguardò proprio la legge del taglione: “un uomo già orbo, essendo stato minacciato da un suo nemico della privazione dell’unico occhio sano, chiese e ottenne una modifica alla legge, per cui il colpevole di una tale forma di accecamento doveva essere privato non di un solo occhio, com’era stabilito fino ad allora, bensì di entrambi” (V. Ghezzi, I locresi e la legge del laccio, in “Dike”, 2006, 8, p. 103). Stobeo conferma l’idea che la legge del laccio avesse lo scopo di preservare l’antico diritto e l’assetto costituzionale della colonia, affinché i fondatori della città non dovessero incorrere nuovamente nell’ingiustizia subita nella madrepatria. Infatti si narra che Locri sia stata fondata da quegli schiavi che si erano accoppiati con le vedove bianche dei soldati locresi andati a combattere accanto a Sparta, scacciati al ritorno dei mariti legittimi e andati per mare assieme a quelle donne per fondare una città la cui legislazione fosse perfetta. Per Polibio, invece, la legge del laccio era servita a dirimere una controversia privatistica circa la proprietà contesa di uno schiavo, e dunque a chiarire piuttosto l’interpretazione di una legge, che a difenderne la modifica. In entrambe le letture, tuttavia, il succo è il medesimo: preservare le leggi da ogni possibile tentativo di riforma, che fosse normativa o ermeneutica.

Questa ossessione si ritrova nella percezione per i Greci che la modifica di una legge esistente o la proposta di una nuova legge fossero un fatto molto grave che metteva in moto una complessa procedura affidata a un apposito collegio, quello dei nomoteti. Non solo ad Atene esisteva questo argine contro le modifiche costituzionali, ma anche in altri luoghi della Grecia. Che questa ossessione provenisse da ordinamenti giuridico-politici o non democratici, almeno non nel senso moderno (stante l’esclusione di alcuni soggetti dalla partecipazione attiva alla politica) , oppure oligarchico-aristocratici, è senz’altro vero. Che la legge del laccio rappresentasse una sorta di clausola vessatoria tesa a ledere ciò che oggi chiameremmo — se la legge in questione fosse davvero stata destinata all’applicazione in ambito civilistico — diritto di difesa, nonché il principio di ragionevolezza dell’ordinamento, è vero. Insomma, in ogni caso oggi la nostra Corte costituzionale dichiarerebbe la legge del laccio non conforme agli articoli 2, 3 e 24 della Carta.

Eppure sembra evidente che nel mondo greco e magnogreco il diritto alla difesa (nel caso di diritto privato) o il diritto politico alla modificazione dell’assetto costituzionale fossero destinati a soccombere o comunque a essere grandemente compressi in nome della difesa della costituzione vigente e dell’ordine costituito. Le procedure di modifica erano tese a garantire contro i colpi di mano degli avventurieri, e si aprivano solo nel caso in cui la modifica proposta fosse così palesemente ‘legittima’ da non far correre al proponente il rischio di morire soffocato dal laccio.

Evidentemente non era questo il caso menzionato da Demostene, il quale nella sua arringa contro Timocrate tratta appunto del caso di Timocrate, “uomo di qualche autorità nella Repubblica” (nelle parole dell’abate illuminista Cesarotti), che aveva proposto una legge che mitigasse gli effetti di un’altra norma ateniese. Il caso era questo: esisteva una legge in Atene secondo la quale chi deteneva denari pubblici e non li restituiva tenendoli un anno dovesse restituire il doppio all’erario, e se non lo avesse fatto sarebbe stato imprigionato fino al momento dell’adempimento; Timocrate propose che il debitore che avesse portato tre mallevadori approvati dal popolo che facessero fede affinché egli restituisse il maltolto entro un determinato lasso di tempo, avrebbe evitato il carcere. L’accusa era di aver portato all’approvazione una legge senza le debite formalità, contraria alle precedenti, lesiva dei diritti dei tribunali, e infine scritta in favore di Androzione, “uomo degnissimo di prigione per questo ed altri delitti che avea in comune con Timocrate” (è sempre l’abate a parlare).

Memorabili sono le parole di Demostene:

Del pericolo ch’ora sovrasta a Timocrate, non credo, o Giudici, ch’egli medesimo possa altri incolpare che se stesso. Perciocchè sendosi proposto di frodar la Città d’una somma di danaro considerabile, portò una legge d’ogn’altra legge distruggitrice, e che s’oppone ugualmente all’utilità, e alla giustizia. […] con questa legge si toglie ogni autorità alle sentenze che da voi sopra ogni cosa avvalorate dal giuramento si profferiscono. Nè ciò si fa per giovare al pubblico (e come ciò? se a’ tribunali in cui risiede tutto il nerbo della Città, leva il potere di esiger le condannagioni che le leggi ad ogni misfatto destinano?) ma solo affine che alcuni di coloro i quali da lungo tempo già vi vendemmiano, per non dir vi rubano a tutta possa le cose vostre, neppur colti col furto in mano non siano obbligati a restituirlo.

Continuando, Demostene sostiene che “l’annullare i giudizj” è “un’enormità, un’empietà, una sovversion dello Stato”. […] Di fatto, o Giudici, se l’Autore di una tal legge esce trionfante da questo aringo, chi può vietare che non s’alzi ben tosto alcun altro per atterrare con qualche sua nuova legge questo o quello dei ripari più validi della Città?”. Spegnere le leggi per mezzo delle leggi medesime, è questo ciò che paventa Demostene. E per cui invoca l’esempio della legge del capestro di Zaleuco. Orbene, lungi da ogni tentazione passatista, da ogni velleità di attualizzare un pensiero e una pratica così distanti da noi, vengono in mente le belle parole del brillante romanista e studioso di diritti greci, il quale mette in guardia dal presentismo del presente, come se il passato — pur contestualizzato — non esistesse se non come repertorio di anticaglie da eruditi. Parole che faccio mie per queste poche e sommarie righe che ho proposto:

Nell’itinerario che ho proposto non c’era nostalgia, ma certo lo sdegno crescente per questo panorama ogni giorno più familiare e sconsolante. […] La rivisitazione di quelle lontane vicende, tentando di contestualizzare una serie di immagini greche del nomos e della sua sovranità, col ricco corredo ideale che ne fu conservato — uno spasmo di trascendenza trattenuto nel cuore della città e della sua politica –, mirava forse a questo: a testimoniare che altre strade sono possibili, che almeno una volta vennero percorse, che gli esiti odierni non sono ineluttabili. […] un senso diverso è possibile attribuire alla Legge — non mero accumulo (per lo più pletorico) di leggi, varate per assecondare moventi effimeri o blandire mutevoli umori di maggioranze altrettanto instabili, e poi applicate senza convinzione né rispetto sostanziale, e presto sostituite” (E. Stolfi, Quando la Legge non è solo la legge, Jovene, Napoli 2012, pp. 185-186)

Che la Legge non sia solo la legge. Nessuna nostalgia, soprattutto in un contesto come quello odierno fatto di disincanto e di desacralizzazione, in cui la norma non può e non deve essere ‘sacra’, poiché il sacro e il venefico si toccano. Eppure il mitico Zaleuco insegnava ai Greci della madrepatria ciò di cui oggi c’è gran bisogno: occorre salvare la Costituzione. Ripensando la forma del capestro, diffidando dai ‘saggi’ e dalla loro ‘sapienza’ al servizio del potere e non della Legge, e soprattutto promuovendo quella salda conoscenza delle leggi che consentiva all’assemblea di stringerlo attorno al collo dell’usurpatore di turno.

DIRITTO FILOSOFIA

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