EPIDEMIA, O LA FINZIONE DELLA PESTE

gazzoloTOMMASO GAZZOLO

Che bisogno avete di trattenere le persone se la probabilità vi assicura che le ritroverete tutte sull’autostrada il tal giorno e la tal ora?” (G. Deleuze)

  1. Governo e diritto.

Come pensare l’epidemia, questa epidemia che stiamo vivendo? Per certi versi, sembra – a leggere i primi commenti, le prime reazioni, i primi tentativi di analisi – che a rendere pensabile quanto sta avvenendo stia servendo la ri-attivazione di tutta una serie di analogie con il racconto della peste, l’innesto di un paragone con la città appestata (basti vedere come stiano funzionando, in queste settimane, le riprese dei testi manzoniani, anzitutto, ma anche di Camus e Saramago). È possibile, tuttavia, che questa “finzione”, che il funzionamento di questa analogia, finisca per occultare, più che chiarire, quanto vi è realmente da pensare.

Tra la città appestata e la popolazione colpita dall’epidemia – come la nostra – occorre tener ferma la rottura che si è prodotta, e che ha a che vedere, più che con qualsiasi problema interno ad una “politica della salute”, con il rapporto tra il governo della popolazione – il modo, diremo, di influenzarne, indirizzarne, regolarne e guidarne la condotta – e il diritto.

Ciò a cui stiamo assistendo, come dovrà vedersi, non è altro dall’insieme di problemi che si definiscono una volta che sia giunto ormai a compimento quel processo, già iniziato da tempo, che conduce alla fine della relazione tra potere e diritto, o, per dirla con Foucault, alla fine del “principio che il diritto debba essere la forma stessa del potere e che il potere debba sempre esercitarsi nel­la forma del diritto”.

Se il diritto non costituisce più la forma del potere, ciò dipende dal fatto che quanto chiamiamo ancora oggi “potere” non è più la stessa cosa di quello che il modello giuridico presupponeva e ha continuato a presupporre sino ad oggi. Foucault ha più volte insistito sul passaggio dal sovrano al governo, per riferirsi esattamente questo: non uno spostamento dal legislativo all’esecutivo, ma da un potere che si pensa come relazione d’obbedienza – l’idea che il potere consista nel comandare, nel prescrivere, nel dettare ordini, e che pertanto richieda essenzialmente di essere obbedito – ad un potere che si pensa, diversamente, come governo – l’idea, cioè, che il potere consista nell’indirizzare, nell’influenzare, nel guidare una serie di azioni o di fenomeni reali secondo strategie complesse.

Finché i rapporti di potere sono pensati come rapporti di comando/obbedienza, il diritto, la legge, è ciò che consente la loro messa in forma e la loro stessa pensabilità (è il linguaggio del diritto che consente di pensare in termini di contratto il rapporto sovrano/sudditi, in termini di obbligazione la loro relazione, etc.). Una volta, tuttavia, che il potere ha iniziato a farsi carico, a porsi come compito quello di assicurare la sicurezza e il benessere della popolazione, il problema decisivo diviene non più quello di farsi obbedire, ma quello di influire sul comportamento della popolazione intervenendo su oggetti, fattori, fenomeni apparentemente estranei ad essa e che, tuttavia, interagiscono con la stessa.

Un esempio, il più semplice possibile, aiuta forse a chiarire il punto. Posso pormi un problema del tipo: come fare in modo che, in un certo quartiere, o in una certa strada, non si trasformi, la sera, in una zona di delinquenza, o di spaccio? Una risposta che si potrebbe dare è: si impone la chiusura di tutte le attività commerciali dopo una certa ora, si impedisce la circolazione delle persone, si ispezionano le strade, o soluzioni analoghe. Ciò che conta, qui, è che è un dispositivo giuridico-disciplinare a funzionare – è l’idea, in altri termini: (a) che il potere si esercita come comando, prescrizione, disciplina dei comportamenti delle persone; (b) che esso si rivolge ai cittadini a partire da una pretesa di obbedienza.

Il senso delle relazioni di potere cambia, tuttavia, se la strategia inizia a essere quella, invece, di non impedire in alcun modo la circolazione delle persone e l’apertura dei locali, ma, ad esempio, di intervenire su altri aspetti che incideranno sul comportamento della popolazione in maniera indiretta – ad esempio regolando l’illuminazione stradale, agevolando lo svolgimento di attività o iniziative che spingano a frequentare il quartiere un certo tipo di persone, di una certa età, educazione, classe sociale, e così via. Qui ciò che è cambiato è la concezione stessa del potere. Esso non agisce più prescrivendo o imponendo una disciplina. Lascia infatti che le persone circolino liberamente, senza intervenire direttamente, senza imporre la sua “volontà”. Il potere interviene però a governare tale circolazione, ossia ad orientarla, indirizzarla verso certe finalità (es: impedire lo spaccio), agendo su fattori che sono apparentemente estranei ad essa (l’illuminazione, la distribuzione delle licenze commerciali, etc.), ma che, modificandosi, modificheranno anche questa.

Ciò che richiede essenzialmente il potere, ora, non è l’obbedienza – o, più correttamente: quella con il potere non è più una relazione di obbedienza (per quanto, ovviamente, ciò non significa che non continueranno ad esistere obblighi e divieti). La legge, inoltre, cessa di essere lo strumento, il mezzo essenziale del potere, nonché il suo fine, ma diviene soltanto una tra le tattiche possibili che esso adotta al fine di assolvere ai propri compiti e realizzare le finalità che di volta in volta si propone.

  1. La città appestata.

 Foucault ha spiegato perfettamente questo spostamento con riferimento proprio al problema delle malattie epidemiche. Il problema della peste, nel XVII secolo, è ancora un problema pensato all’interno di una tecnologia giuridico-disciplinare: la finalità del potere, in tal caso, sarà quella di impedire il contagio imponendo una disciplina, separando i malati dai sani e regolando minuziosamente la condotta delle persone, prescrivendo loro “come e quando possono uscire, i comportamenti da seguire a casa, l’alimentazione da osservare, il divieto di contatti, l’obbligo di presentarsi agli ispettori e far ispezionare la propria dimora”. Se la disciplina regola tutto, non tralascia nulla, implica il continuo controllo delle persone e la costante ispezione delle abitazioni, la legalità costituisce una tecnica ad essa funzionale, dal momento che si tratterà di operare a partire da un codice binario che separa il lecito dall’ illecito, ciò che è vietato da ciò che è permesso. Alla peste “risponde l’ordine”, risponde, cioè, un sistema che “prescrive a ciascuno il suo posto, a ciascuno il suo corpo, a ciascuno la sua malattia e la sua morte, a ciascuno il suo bene per effetto di un potere onnipresente e onniscente che si suddivide, lui stesso, in modo regolare e ininterrotto fino alla determinazione finale dell’individuo, di ciò che lo caratterizza, di ciò che gli appartiene, di ciò che gli accade”. La città colpita dalla peste è, da questo punto di vista, il “negativo” fotografico del sogno di una società disciplinata, di una città “tutta percorsa da gerarchie, sorveglianze, controlli, scritturazioni”.

Già con il caso del vaiolo, un secolo più tardi, il problema dell’ “epidemia” è ridefinito, le questioni sono diversamente dislocate. Qui non si tratterà tanto di imporre una disciplina – per quanto certamente continueranno ad operare regolamenti e prescrizioni – quanto di governare la malattia attraverso una serie di interventi, soprattutto a carattere preventivo – come l’inoculazione e la vaccinazione – resi possibili da una serie di calcoli, di osservazioni di natura statistica, probabilistica, relativi al modo in cui la malattia è distribuita e tali da permettere di sapere, per ciascun individuo, il grado di rischio di morbilità e di mortalità.

Ora il potere interviene non semplicemente per impedire il contagio o eliminare la malattia, ma prendendo in considerazione tutta la popolazione (senza distinguere tra soggetti malati e soggetti sani) e determinando quale sia il tasso medio di contagio, per poi agire in modo tale da poter influenzare le normalità diverse che si verificano – come il tasso di mortalità infantile – riportandole vicino alla media. Si tratterà di approntare meccanismi che consentano di determinare un equilibrio, di conservare una media, procedere a compensazioni: non più, dunque, investimento dei singoli individui, ma un’azione che possa “ottenere degli stati complessivi di riequilibrio, di regolarità”, che riesca a “installare meccanismi di sicurezza” che siano in grado di controllare il rischio, la sua distribuzione nella popolazione considerata nel suo complesso.

 Per una epidemia quale quella cui stiamo assistendo, che cosa accade? È  vero, restano presenti ancora meccanismi di isolamento (la quarantena, la chiusura dei confini, etc.), ma essi ora operano all’interno e come tattiche di una strategia più complessa, che in realtà presuppone:

(1) il controllo di uno spazio per definizione senza limiti – il virus può diffondersi ovunque, ed è come tale che viene trattato. Per quanto, cioè, si proceda anche tentando di isolare alcune zone, attuare una divisione del territorio nazionale in zone “rosse”, “aree focolaio”, regioni “protette”, in realtà tutto ciò non è più funzionale alla “sorveglianza” di tali spazi in quanto chiusi, bensì si lega ad una strategia di controllo dell’epidemia su tutto il territorio, nazionale ed extra-nazionale (poiché, per poter affrontare l’epidemia all’interno dello Stato, si tratterà anche di “controllare”, attraverso un certo sapere statistico, probabilistico, il diffondersi del contagio nei paesi vicini);

(2) la messa in opera di una serie di calcoli, di studi, sulle probabilità di contagio, le zone più a rischio, le età più colpite, etc., di una “statistica” che costituisce la condizione indispensabile per poter conoscere lo “stato” della malattia e la sua incidenza sulla popolazione, in maniera tale da poter disporre di previsioni che permetteranno determinate azioni. Sulla base di tale “sapere”, verranno allora adottare misure che, perlopiù, non incidono direttamente sulla malattia o sui malati, ma su fattori apparentemente indipendenti i quali, tuttavia, influenzeranno infine, probabilisticamente, il decorso della malattia stessa e la condotta della popolazione. Tali misure consisteranno nel redistribuire i posti letto tra le regioni, nel regolare lo spostamento della popolazione da una regione all’altra o da un comune all’altro – intervenendo, per esempio, sul traffico ferroviario –, stabilire determinati orari di apertura e di chiusura dei negozi, etc.

Ora, per quanto alcune di esse siano prescrizioni legali, è chiaro che la funzione di questa “legalità” è del tutto mutata: essa non sarà fine a se stessa – o, meglio: il punto non sarà più l’obbedienza richiesta, quanto il fatto che, intervenendo sulla chiusura delle attività commerciali, si influenzeranno altre serie di fattori e di comportamenti – che sono quelli che, in ultima istanza, il Governo è interessato a regolare. Le norme, certo, esistono ancora, si procede ancora attraverso leggi, vi è ancora un aspetto disciplinare in atto – ma tutto ciò è inserito all’interno di una strategia nuova, di tipo “securitario” (la messa in sicurezza della popolazione), in cui a contare non è la disciplina che si impone alle persone, ma i comportamenti che si possono indurre.

  1. Si deve evitare, ma non è vietato.

 L’analisi delle “società post-disciplinari” (R. Castel) o di quelle che sono state chiamate anche “società di controllo” (G. Deleuze), è stata portata avanti fin dai primi anni novanta del secolo scorso, prolungando il lavoro di Foucault. Non occorre, qui, tornare sul punto. Piuttosto, ciò che sembra ancora da fare è pensare come, in questo spostamento dalla disciplina al controllo in gioco non vi sia, per il diritto, soltanto un suo nuovo dislocamento “tattico”. Non è soltanto la sua funzione a cambiare, infatti. Ciò che è in questione, è che il diritto non consente più di pensare il potere, le relazioni di potere. Ed è questa separazione tra potere e diritto che va intesa propriamente e che è forse quanto di più difficile da pensare, se si tiene presente del fatto che, come ricordava ancora Foucault, “l’Occidente ha avuto, come unico sistema di rappresentazione, di formulazione e di analisi del potere, il sistema del diritto, il sistema della legge”.

Comincia a chiarirsi il modo, apparentemente contraddittorio in cui, in queste settimane, si è delineata l’azione del Governo. Da una parte, c’è stato il ricorso, attraverso una serie di provvedimenti normativi, alla disciplina, all’imposizione di prescrizioni, di obblighi, di divieti. Ma, dall’altra, lo stesso Governo non ha smesso di ripetere che non fosse questo il punto, che non fosse davvero questione di imporre degli obblighi. “Non uscire di casa”, “vietato uscire di casa”, non può essere inteso semplicemente come norma, come ordine, comando del potere alla popolazione. È  evidente che il potere non ha affatto, qui, principalmente di mira l’ obbedienza ad un comando sanzionato, fine a se stessa. Se fosse così, del resto, la “strategia” fallirebbe certamente – interdizioni simili funzionano soltanto attraverso meccanismi di isolamento e internamento, e non in ambienti aperti: sarebbe impossibile, oggi, sorvegliare tutta la popolazione nei suoi spostamenti. “Evitate di uscire di casa” non ha come scopo ultimo l’obbedienza al comando.

Ha, diversamente, la finalità di permettere il controllo di spostamenti che comunque ci saranno, dove “controllo” non indica la “sorveglianza” ma, diversamente, la possibilità di calcolare, statisticamente e preventivamente, i flussi, le medie, le probabilità di questi spostamenti (quante persone saliranno sui mezzi pubblici di Milano all’ora di punta di mercoledì? Quante persone saranno presenti in un supermercato in un certo giorno e luogo? E quindi: quante richieste di ricovero vi saranno in un determinato ospedale in questa settimana?, e così via).  È  nella stessa direzione, del resto, che più in generale l’uso dei “big data” diviene il fattore determinante per l’azione di governo: perché sono soprattutto i dati forniti dalle compagnia telefoniche, dai sociali network, unitamente ai dati sanitari a consentire la “mappatura” degli spostamenti della popolazione, del loro stato di salute, delle persone con cui ciascuno è entrato in contatto (cd. contact tracing), e così via.

Certo, la presenza di divieti, di interdizioni, contribuisce a rendere possibile questo controllo. Ma, come dovrebbe essere chiaro, esse sono inscritte e funzionano all’interno di una serie di dispositivi, di relazioni, che non hanno più a che vedere con la pretesa del potere di essere obbedito. Le relazioni di potere funzioneranno, infatti, nel senso di regolare questi flussi – aperti e “liberi” – attraverso il loro controllo, e non la loro disciplina, intervenendo su una serie di fattori (apertura/chiusura dei negozi, rimodulazione del traffico ferroviario, aereo, degli orari e dei percorsi dei trasporti pubblici, etc.) che incideranno indirettamente su di essi.

Non c’è più una reale necessità dell’internamento, della chiusura – i cui costi sociali, se applicata all’intera popolazione, sarebbero insostenibili, e la cui realizzazione sarebbe in fondo impossibile. Dovremmo chiarire allora il senso di questa calcolabilità: non si tratta di controllare flussi gli spostamenti per meglio isolare, rinchiudere, internare; al contrario, si tratterà, in certe condizioni, di isolare, porre in quarantena, chiudere gli spazi per meglio controllare.

Per questo il Governo ha risposto alla domanda sui “divieti” introdotti sempre e soltanto in modo informale, tramite la pagina internet della Presidenza del Consiglio dedicata alle domande più frequenti, in cui si legge “Si deve evitare di uscire di casa”, e sul sito del Ministero dell’Interno, in cui compare un documento – ovviamente privo di ogni forza normativa – dal titolo “#coronavirus. Le regole per gli spostamenti”, che dispone: “Non si può uscire di casa se non per validi motivi”. Dopodiché, i giornali, gli organi di stampa hanno ripetuto tesi del tipo: il Governo ha chiarito che “si deve evitare, ma non è vietato”. Il che, dal punto di vista giuridico, non significa nulla: “si deve evitare x” può solo significare “è obbligatorio non fare x”, “vietato fare x”. Altrimenti l’espressione, semplicemente, non ha senso (ovviamente i giornali cercavano di chiarire come la norma disponesse che “si deve evitare di uscire, salvo per i motivi indicati dalla disposizione”: ma questo è un divieto a tutti gli effetti).

C’è qualcosa di più, qui, che una strategia di comunicazione. Ed è il rapporto tra due dispositivi differenti: quello giuridico, da una parte, in quanto le funzioni di governo sono istituzionalizzate ancora secondo il modello legale; quello propriamente governamentale, dall’altra, in quanto la funzione di governo non è più, da tempo, quella normativa, ma, diversamente, quella di una disposizione, di un’azione sulle cose che risponde ad una logica “sicuritaria”.

Per questo avremo ancora una legalità, ma del tutto svuotata – una legalità senza legge, si direbbe, poiché la legge non è più ciò che consente all’azione di governo di esprimersi. E questo non perché – come si tende a dire – l’urgenza, l’emergenza, la necessità imporrebbero tempi di “decisione” che il procedimento legislativo non potrebbe garantire (è il vecchio problema, tutto interno ancora alla logica “giuridica”, della governabilità, che non ha niente a che vedere con la “governamentalità”). Diversamente, è perché ciò che è cambiato è il senso della relazione di potere che sta alla base della legalità: l’azione di governo non è spiegabile, definibile, articolabile nei termini di una semplice pretesa di obbedienza, di un rapporto di obbligazione. Il governo non consiste, in ultima istanza, nell’ intimare, nel prescrivere alla popolazione: “fate questo, non fate quello!”.

  1. Voi che sognate la disciplina.

Per quanto, allora, l’azione del Governo continui ad attuarsi anche attraverso un dispositivo giuridico – ma completamente “svuotato” -, la funzione di governo che in essa si esprime si basa su tecniche che sono del tutto eterogenee rispetto alla logica propria del diritto – che, semplicemente, è una logica fondamentalmente estranea alle “società sicuritarie”. Foucault, ancora, l’ha espresso in termini essenziali e semplici, in un’intervista del 1977, osservando come il rapporto tra lo Stato e la popolazione si sia modificato ormai irreversibilmente in questo senso. Se lo Stato “classico” si fondava su una sorta di “patto territoriale” – la “sicurezza” come garanzia di vivere in pace all’interno di un certo territorio –, ora lo Stato si fonda su un “patto di sicurezza” – dove qui “sicurezza” indica un’altra cosa: la garanzia di essere protetti da tutto ciò che può essere incertezza, malattia, danno, rischio. La questione delle frontiere, della sicurezza come ordine all’interno di un territorio, è una questione storicamente inesistente e superata da decenni – per questo movimenti come la Lega di Salvini appartengono storicamente al passato, per quanto possano certamente tornare d’attualità (che è cosa diversa, tuttavia). Ciò che lo Stato propone, ciò che la popolazione desidera, è la sicurezza come protezione (per questo l’epidemia, oggi, e il terrorismo, ieri, sono i “pericoli” per eccellenza che lo Stato può incontrare).

Ritorniamo alla domanda iniziale. La fine della legalità non indica affatto né la semplice “illegittimità” delle misure adottate dal Governo né, tantomeno, la erosione dei poteri del legislativo da parte dell’esecutivo. Significa qualcosa di profondamente diverso, e più radicale: indica, infatti, che si è finalmente compiuto, che è giunto alla sua fine, un tipo di potere che aveva per forma il diritto – e anzitutto la sua espressione nella legge – in quanto pensava se stesso e agiva secondo una logica dell’obbedienza. L’elemento decisivo è che siamo, ormai, in una società in cui le relazioni di potere non si definiscono a partire dalla pretesa di obbedienza, ma secondo meccanismi diversi e più articolati, che possono essere identificati come meccanismi di controllo (o di protezione, che è poi lo stesso), i quali operano “governando” serie di fenomeni, e non disciplinandoli. Certamente il diritto continua ad assolvere ad una serie di funzioni – ed essenzialmente funzioni di governance, gestionali, amministrative, fondate sulle logiche della negoziazione diffusa, della co-decisione, della cooperazione tra diversi attori. Ma la sua funzione è irrimediabilmente cambiata, ed è divenuta una funzione puramente “tattica”.

È  questo che significa che il potere non pretende più di essere obbedito – nel senso che non è l’obbedienza a ciò che prescrive, comanda, che determina, che costituisce il fattore determinante il suo successo, il raggiungimento degli obiettivi che si pone. Ed è per tale ragione che la legalità smette di avere una funzione reale nella definizione e strutturazione della politica, del rapporto tra Stato e popolazione. Il potere pretende, ora, di governare. Per questo, visto dal punto di vista “giuridico” (che è tuttavia un punto di vista del tutto improprio e inadeguato), assistiamo non tanto all’attribuzione di “pieni poteri” agli attuali Governi, in situazioni di “emergenza”, quanto allo svuotamento dei “poteri”, ad un’azione che si svolge in assenza di potere – che è la definizione che Agamben, correttamente, fornisce di “stato di eccezione”.

Non si annuncia una dittatura, non si annuncia cioè il conferimento di “pieni poteri” al Governo. Si annuncia – si è già realizzato – uno stato in cui la legge – intesa come la forma attraverso cui il potere giustifica la propria pretesa di obbedienza – cessa di valere in quanto legge. Riformulerei, allora, modificandola, la tesi di Agamben, cercando di precisare in che termini possiamo intendere, qui, la separazione tra la norma e la sua attuazione: da una parte la norma viene sì applicata, rimane in vigore, trova “attuazione”, ma, dall’altra, essa non si definisce più, non trova più il proprio senso nel suo dover-essere attuata, bensì unicamente come elemento, fattore tra altri all’interno di una strategia che non è più “normativa” in senso classico, ma “governamentale”. O, meglio ancora: esistono norme, continuano ad essere applicate, e le loro violazioni sanzionate, ma il potere non si serve di esse al fine di ottenere obbedienza. Ciò non significa, pertanto, che non avremo ulteriori “strette”, ulteriori misure restrittive dei nostri diritti – è già stata paventata, del resto, la possibilità di impiegare l’esercito. Ma, quale che sia l’ isolamento, lo stato di “assedio” che si attuerà, esso non funzionerà più secondo una logica della sorveglianza, ma come operazioni inscritta in una strategia del controllo.

È  chiaro che tutto ciò non verrà adeguatamente pensato finché si riterrà che sia a causa dell’emergenza sanitaria che questi aspetti, che questi cambiamenti, si sono prodotti – temporaneamente, magari, come temporanea è stata e sarà la sospensione dei nostri diritti. In realtà, queste trasformazioni si erano già realizzate, e la situazione estrema che si è verificata ha finalmente permesso di vederle. Se, finita l’emergenza, i nostri diritti individuali ci saranno nuovamente restituiti, ciò non significherà affatto che si sarà tornati indietro.

La questione è che ormai tra potere e diritto la rottura –  che è in atto ormai da almeno un secolo – si è definitivamente  consumata: il diritto non è più in grado di mettere in forma il potere, di dare espressione (e quindi anche limite) al modo di procedere del potere; il potere non è più in grado di risolvere la propria azione in azione giuridicamente regolata. E questo non perché sia entrato “in crisi” il diritto, come periodicamente si sente affermare. Piuttosto, perché un potere che non pretende obbedienza (o, più correttamente: relazioni di potere che non si fondano sull’obbedienza) è qualcosa che non siamo ancora riusciti a pensare, e che pure è già, da tempo, il potere proprio del nostro tempo. La città appestata è una finzione – essa era il sogno di una comunità disciplinata. Quello in cui oggi viviamo è lo spazio libero aperto attraversato dalla malattia – il sogno, o l’incubo, che annuncia, è quello di una comunità controllata.

  1. Post-scritto (23 marzo): libertà e sicurezza

Affermare che l’attuale epidemia – e le misure che si stanno adottando al fine di contenerne la diffusione – non sia pensabile se non a partire dal fatto che viviamo in società controllate, e non più o “disciplinari”, significa, semplicemente: (a) cercare di capire come i rapporti di potere si funzionino in questa situazione non secondo una logica della “sorveglianza” (disciplina dei corpi in uno spazio chiuso), bensì secondo strategie di governo (ossia di controllo e protezione della popolazione in uno spazio aperto); (b) dar conto delle ragioni per le quali il diritto – le norme, le prescrizioni – non costituisca più la forma attraverso cui tali rapporti trovano espressione e legittimazione.

Non si tratta in alcun modo, pertanto, di negare la necessità – e l’efficacia – delle misure adottate dai Governi, a cominciare da quello italiano. Autori come Agamben possono ribadire, come hanno fatto ancora negli ultimi giorni, che «una società che vive in un perenne stato di emergenza non può essere una società libera. Noi di fatto viviamo in una società che ha sacrificato la libertà alle cosiddette “ragioni di sicurezza” e si è condannata per questo a vivere in un perenne stato di paura e di insicurezza». Ma questa contrapposizione tra libertà e sicurezza è, in realtà, esattamente ciò che – in società quali quelle che si sono venute a delineare a partire dalla fine del XVIII secolo – non esiste più. Noi non conosciamo più una libertà la cui condizione non sia la sicurezza stessa. Nelle società post-disciplinari, la libertà non è un dato, non è una condizione propria di ciascun individuo che il potere si obbligherebbe a garantire e tutelare. Essa è una cosa diversa. E si definisce anzitutto per due aspetti:

(a) in primo luogo, la libertà è qualcosa che è richiesto allo Stato di rendere possibile. Da qui il suo rapporto con la sicurezza: occorrerà sempre, infatti, far sì che la produzione di libertà non finisca mai per mettere in pericolo la libertà stessa che produce; che la libertà, in altri termini, sia inscritta nei meccanismi di protezione che lo Stato è chiamato a mettere in atto;

(b) in secondo luogo, la libertà è la condizione della sicurezza stessa che lo Stato ha il compito di esercitare, se, in società post-disciplinari e capitaliste, non c’è sicurezza possibile (protezione contro i rischi per la salute, le malattie, le condizioni di lavoro, contro i pericoli dell’indigenza, etc.) se non attraverso il funzionamento di una libera circolazione delle persone, dei capitali e delle merci (occorre che tutto ciò possa circolare liberamente, se si vuole che lo Stato possa intervenire in ogni momento ed in ogni luogo per scongiurare i pericoli, eliminare i rischi, curare i malati, e così via).

Da qui derivano due conseguenze. La prima è che tra libertà e sicurezza vi è un rapporto di circolarità: la sicurezza è diventata, nelle nostre società, la condizione per le nostre libertà (è ciò che produce libertà) e, al contempo, la libertà è la condizione affinché possa esservi sicurezza (affinché i dispositivi di “protezione” statali possano funzionare). La seconda è che la libertà trova la sua espressione per eccellenza nella circolazione: è essenzialmente libertà di circolazione (di persone, capitali, merci).

E’ questa circolarità che lega libertà e sicurezza, che le rende inseparabili l’una dall’altra. Ed è questa circolarità che il modo di reagire a questa epidemia esige di pensare più a fondo, forse – ed è significativo che la libertà che ha dovuto limitate, sospendere, è stata proprio la libertà di circolazione. Il punto, infatti, è che nelle nostre società non si tratta più, oggi, di “sacrificare” la libertà per tutelare la salute. Se così fosse – se a venire in gioco vi fosse realmente la contrapposizione tra diritto alla salute e diritti di libertà – non esisterebbe, in fondo, problema diverso di come assicurare, in una società democratica, il “bilanciamento” tra essi.

Ancora una volta, avremmo allora re-inscritto la questione nel linguaggio dei diritti – ed avremmo, credo, ancora una volta ribadito la nostra idea di fondo, ormai errata, che i problemi di governo trovino forma ed espressione in problemi giuridici. Ma se governo e diritto sono incompatibili, come si è cercato di dimostrare, allora questo ci indica che siamo sulla strada di una lettura impropria. Il problema che stiamo vivendo non è quello del bilanciamento tra libertà e salute.

E’, piuttosto, quello interno alle strategie “governamentali”, e che si identifica in questo: come continuare a produrre libertà in una situazione come questa, dove necessariamente le libertà devono essere limitate e sospese per ragioni di tutela della salute? E’ questo il problema reale che le nostre società stanno, ora, gestendo. Come assicurare che, durante l’epidemia, continui ad essere assicurata una certa circolazione, una certa libertà come circolazione dei capitali, delle merci, di alcune categorie di lavoratori, etc. – libertà che sola assicura la “sicurezza” della popolazione? E poi: come far sì che, dopo la fine del “picco” epidemico, continui a funzionare il circuito sicurezza-libertà? Forse l’epidemia costituisce un’occasione per verificare la “tenuta” di tutto ciò. Ma certo è che non ha senso rivendicare le nostre “libertà” contro le esigenze securitarie, contro i meccanismi di protezione messi in atto dallo Stato, a meno di non riuscire a mettere in questione questo circuito, tra libertà e sicurezza – il che significa anche: senza mettere in questione l’idea che la politica consista nel governo della popolazione.

DIRITTO FILOSOFIA POLITICA

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