UN ‘DRAGO’ AL CONFINE DEL DIRITTO: IL MIGRANTE FRA ALTERITÀ ED ESTRANEITÀ

73844185_c17304f2d6_bPIER GIUSEPPE PUGGIONI

1.

‘Dentro’ o ‘fuori’: la sfida migratoria

L’esperienza del diritto, nella sua manifestazione storica, sembra a tutti gli effetti un’esperienza di ‘limite’, di ‘confine’. Esso tende a operare come un meccanismo di significazione che inquadra i fatti secondo rigorose suddivisioni di categorie: moltissimi autori (da Foucault a Luhmann, a Teubner) hanno messo in luce come il linguaggio del diritto parli attraverso il «codice binario» del ‘lecito’ e dell’‘illecito’, così come lo Schmitt de Il nomos della terra (1950) ci ricorda il senso «originario» del ‘diritto’ (nomos) che lega inestricabilmente i processi di normazione all’organizzazione di uno spazio, dove appunto si stabilisce un ‘dentro’ e un ‘fuori’. Al netto delle questioni sull’interpretazione delle norme, in cui ci si pone il problema della sussumibilità del caso singolo in una categoria piuttosto che in un’altra, lo schema è tuttavia concettualmente semplice: quel fatto giammai potrà rientrare, allo stesso tempo, in due categorie ‘opposte’.

Vi è, se vogliamo, un limite ‘logico’ alla «qualificazione del fatto», individuata da Kelsen come compito della norma giuridica. Ciò significa, ad esempio, riprendendo una nota immagine della Dottrina pura del diritto (1934; 1960), che il processo della «santa Veme» o è un giudizio penale oppure è un «assassinio»: tertium non datur. Quando parlo di confine del diritto riferendomi a questo aspetto intendo, quindi, una ‘giuridicità’ che si esprime come delimitazione, come positio terminorum, ma che così facendo pone al suo stesso discorso un ‘confine’ oltre il quale esiste solo l’ignoto, l’inesplorato, un luogo (un ‘discorso’) dove non si può andare a meno che non si sia disposti a perdere il senso del proprio discorso. Hic sunt dracones: l’ignoto fa spavento.

Da questo luogo di ‘draghi’, tuttavia, provengono alcuni fenomeni capaci di sollecitare gli schemi giuridici e, talvolta, di mettere in discussione categorie consolidate e sedimentate nella nostra epistème. Uno di questi è la migrazione internazionale, che, pur non costituendo una vera e propria ‘novità’ nella storia dell’uomo, impatta fortemente le strutture concettuali attraverso cui il mondo moderno pensa se stesso. Non è un caso, d’altronde, che solo agli inizi del Novecento ci si sia resi conto del carattere estremamente problematico delle migrazioni per le categorie sociologiche euro-occidentali: risale al 1920, infatti, uno dei più rilevanti studi sull’immigrazione, Il contadino polacco in Europa e in America di William Thomas e Florian Znaniecki. Così, il fenomeno migratorio e, soprattutto, le caratteristiche del soggetto migrante sembrano in parte collidere con la rappresentazione del diritto che noi tendiamo ad assumere ordinariamente. Normalmente, infatti, ci aspettiamo che i fatti si lascino inquadrare dal diritto secondo la rigida tassonomia del suo linguaggio: una condotta è ‘lecita’ o ‘illecita’, una cosa è ‘mia’ o ‘altrui’, un individuo è ‘dentro’ o ‘fuori’ dal territorio, e così via.

Nel contesto delle migrazioni, si ha invece a che fare con un soggetto il cui carattere ‘costitutivo’ sembra proprio la tendenza a spezzare quel confine concettuale. Il migrante, per così dire, cerca di entrare dentro restando, al contempo, fuori. Egli, infatti, ha bisogno di godere dei diritti e delle prerogative utili per partecipare ad un legame sociale (le relazioni intersoggettive), ma anche di conservare la propria ‘identità’ senza lasciarsi sussumere in un legame giuridico (la ‘cittadinanza’) costruito sull’idea di ‘nazionalità’. Io non discuto, si badi, che molti migranti desiderino diventare cittadini dello Stato in cui si stabiliscono: dubito, tuttavia, che tale caratteristica serva a identificare il ‘migrante’ in quanto tale, al quale sembra piuttosto interessare l’inserimento in un contesto sociale e politico pur nel suo status di non-cittadino. Si potrebbe ipotizzare che l’attribuzione della cittadinanza, la quale comporta l’imposizione formale di una certa ‘nazionalità’ al soggetto, rappresenti per lo più un mezzo funzionale all’ottenimento dei benefici giuridici e all’inclusione nella società. Spesso, peraltro, anche questo strumento di partecipazione alla vita politica è precluso al migrante, che dunque si vede costretto ad essere solo parzialmente ‘interno’, costantemente respinto nella propria esternalità. Ora, esistono moltissime sfaccettature di questa dinamica, ognuna delle quali offrirebbe delle particolarità rilevanti per il nostro discorso, ma quel che mi preme sottolineare è che il migrante, comunque, non si inquadra nel rigido schema del dentro/fuori, proprio perché tale schema è stato costruito per identificare i soggetti all’interno di una comunità territorialmente stabile: lo Stato.

  1. L’esterno nella costituzione dell’ordine

Non rientrando all’interno di quella stabilità territoriale, il migrante è sempre esterno o, come alcuni dicono, ‘estraneo’, in quanto nell’estraneità egli vive il proprio essere straniero. Si tratta di un soggetto dinanzi al quale il diritto sembra quasi ‘fermarsi’, non includendolo nel proprio mantello classificatorio. L’estraneo, tuttavia, è coinvolto nel processo di formazione di norme e istituzioni giuridiche, non tanto come ‘soggetto’ quanto come ‘oggetto’. Il migrante, in primo luogo, rileva per il diritto quale fattore da regolare, da organizzare e da gestire, e appare, perciò, più vicino alla nozione di popolazione che a quella di popolo, se chiamiamo «popolazione» l’oggetto del controllo governamentale che Michel Foucault, nel corso su Sicurezza, territorio, popolazione (1977-1978), distingue dal «popolo», inteso come ‘soggetto’ contrapposto al potere sovrano in base a un rapporto giuridico-contrattuale.

In secondo luogo, il diritto prende in considerazione il migrante anche come soggetto, ma senza riconoscergli una funzione attiva nella definizione delle norme. Il suo ruolo è, semmai, quello di un soggetto passivo in relazione al quale altri definiscono il diritto, tramite procedure sulle quali egli, seppur inciso dal loro esito, non esercita alcun controllo. Infatti, ogni attività di normazione, nel qualificare il fattore ‘interno’ di una norma, definisce contestualmente ciò che ad essa rimane ‘esterno’. Ad esempio, con riguardo alla nozione di «popolo» (demos) quale presupposto della democrazia, Bonnie Honig osserva che la costituzione del soggetto democratico è in effetti un atto non-democratico, in quanto non rispondente al principio di autonomia.

Come del resto insegna Rousseau nel suo Contratto sociale (1762), si ha libertà politica quando, in un governo democratico, ciascuno obbedisce alla legge che egli stesso si è dato. A ben guardare, però, l’istituzione della cittadinanza democratica, che separa il noi dal non-noi (si pensi al «We the people» della Costituzione statunitense) non rispetta tale criterio. Quell’atto costitutivo, infatti, statuisce non solo su chi fa parte del ‘popolo’ ma anche su chi è da esso escluso e sembra, perciò, costruire la democrazia su un atto che, per definizione, la contraddice: la stessa Honig, a questo proposito, parla di «paradosso della fondazione» (paradox of founding).

In altri casi, addirittura, il soggetto esterno diviene un requisito fondamentale del meccanismo costitutivo del diritto e della società. Per averne un esempio basti pensare alla dinamica dell’espiazione che si legge nelle pagine de La violenza e il sacro (1972) di René Girard. Infatti, dinanzi alla «crisi sacrificale», nella quale il crollo dei valori sottesi al legame sociale sfocia in un circolo di violenza collettiva, la riaffermazione dell’unità sociale richiede ai consociati di individuare e distruggere una «vittima espiatoria», poiché così facendo «gli uomini crederanno di sbarazzarsi del loro male, ed effettivamente se ne sbarazzeranno poiché non ci sarà più, tra loro, violenza fascinatrice». Ora, come si noterà, il processo girardiano della «violenza fondatrice» coinvolge inevitabilmente la vittima espiatoria, ma questa non vi partecipa come soggetto attivo, bensì in modo passivo perché selezionata ed ‘eletta’ da altri: essa è un soggetto ‘esterno’, che proprio in quanto tale viene assunto dal meccanismo di normazione.

Quello girardiano rappresenta, in effetti, solo un esempio evocativo, che però sembra affermare un principio storicamente ‘fondativo’ del nostro modo di concepire i dispositivi di adattamento che operano nella vita associata, fra i quali rientra, evidentemente, il diritto. Come ogni fenomeno legato all’affermazione di una «volizione» – per usare un’espressione crociana –, il diritto tenderebbe ad esprimere le istanze dell’io, o meglio, del noi in cui una determinata ‘comunità’ si riconoscerebbe. Tuttavia, questo io e questo noi appaiono di per sé indeterminati e possono costituirsi solo attraverso la negazione di un non-io. Si tratta di una prospettiva rinvenibile in molti ‘classici’ della teoria politica e giuridica, dal Leviathan (1651) di Thomas Hobbes al Concetto di politico (1927) di Carl Schmitt, per giungere ad interpreti contemporanei come Roberto Eposito, che individua nella negazione e nel «conflitto fra parti avverse» la caratteristica del potere che ‘istituisce’ la società (si veda, da ultimo, il suo Pensiero istituente, Torino 2020).

Il non-io, in effetti, è proprio l’esterno, lo straniero, la cui determinazione rappresenta l’atto di fondazione della comunità politica, che a sua volta, del resto, presuppone una distinzione fra chi è ‘in comune’ e chi non lo è. Il soggetto esterno, il non-io, è infatti ciò che non viene sussunto o assimilato dentro l’ordinamento, eppure ne fa parte in un modo ‘radicale’, perché dalla sua non-assimilazione (o non-assimilabilità) si costituiscono l’interno, l’io e il noi. Se si ammette questo principio, allora la migrazione rappresenta un problema per il nostro concetto di diritto, dal momento che il noi alla base della giuridicità ha bisogno, per sopravvivere, della dicotomia interno/esterno: perché esista la logica del diritto deve esistere un non-io. Spingendosi oltre quella dicotomia, il migrante sembra, dunque, sfidare la logica stessa su cui è imperniata la nostra rappresentazione ‘statocentrica’ del diritto.

  1. Lo status del migrante: estraneità o alterità?

Lo statuto politico e giuridico del migrante viene definito da una logica normativa che, per un verso, gli impone un aut-aut, e gli preclude, per altro verso, di compiere liberamente una scelta. Come ha ben mostrato Moulier-Boutang nel suo Dalla schiavitù al lavoro salariato (1998), il prestatore di «lavoro esogeno», cioè il migrante il cui diritto di stabilirsi è subordinato alla permanenza di un contratto di lavoro, si trova «imbrigliato» nella propria immobilità, poiché il dispositivo giuridico su cui si basa la concessione dei permessi gli impedisce di esercitare, nei rapporti lavorativi, l’opzione exit e l’opzione voice, rendendolo sostanzialmente un soggetto subalterno. Questa conclusione emerge, inoltre, da alcune riflessioni di studiosi italiani (fra cui Sandro Mezzadra, Maurizio Riccardi e Lorenzo Milazzo), che mettono in luce l’impiego del diritto come strumento di dominio per ‘costituire’ il migrante in una condizione di precarietà e soggezione.

Si tratta, dunque, di un soggetto che il diritto qualifica irrimediabilmente come ‘esterno’ e che tende perciò a conservare in questo status. L’aggettivo esterno ha, però, diverse possibili declinazioni e, secondo alcuni, assumerebbe una diversa portata teorico-pratica a seconda della qualificazione. In particolare, esso sembra potersi leggere come estraneo oppure come altro. Come insegna Bernhard Waldenfels nelle lezioni italiane su Estraneo, straniero, straordinario (2011), il rapporto di alterità fra due oggetti (o insiemi) implica semplicemente la loro diversità, in quanto agli occhi di un terzo lo ‘stesso’ e l’‘altro’ sarebbero intercambiabili. Entrambi, dunque, possono far parte del discorso, per il quale la loro distinzione non è radicalmente preclusiva, come invece sembra accadere con l’estraneità. L‘estraneo’, infatti, «compare come ciò che non può essere integrato nell’intero» e si pone al di fuori del discorso, al contrario del ‘proprio’ che invece ne rappresenta il «tema». Alla categoria dell’estraneo viene, non a caso, ricondotto lo straniero (xénos), il quale non entra nel discorso ma «appartiene alla cornice», proprio perché è sulla sua estraneità che il discorso stesso si costruisce.

Il problema, d’altra parte, non sembra risolversi attraverso il linguaggio dell’‘alterità’, qualora all’altro si contrapponga un io come unica prospettiva dalla quale si possa formulare un discorso, in particolare un discorso giuridico. Se, in altri termini, il diritto s’intende come estrinsecazione dell’io, si assume una prospettiva sostanzialmente analoga a quella dell’estraneità, perché, nota ancora Waldenfels, qui il discorso muove dal punto di vista di uno solo dei due termini e l’altro, perciò, ne resta escluso a meno che non si conformi all’io annullando le particolarità che lo distinguono da quest’ultimo. Come ho detto, però, sembra difficile che il diritto possa fare a meno della propria attitudine a demarcare, suddividere e separare.

Un annullamento totale e definitivo dell’alterità nell’io sarebbe, forse, pensabile in un’interpretazione idealistica o attualistica della storia, nell’ambito della quale il diritto potrebbe continuare ad esistere solo per svolgere il compito di ‘integrare’ le alterità che via via si presentano sul cammino dello Spirito: una volta esaurito questo compito, l’operare del diritto non avrebbe più alcun senso. Ma una lettura del genere è per molti versi pericolosa, in quanto, ove si concepisca l’io come ‘superiore’ all’altro, l’incontro fra i due termini potrà seguire una sola direzione, ossia il movimento del secondo verso il primo. Questa prospettiva presenterebbe, nella sostanza, lo stesso risultato pratico della subordinazione del migrante rispetto al nativo, poiché non ammetterebbe un mutamento dell’io, o del noi preesistente, ma esigerebbe solo un adeguamento dell’altro.

  1. Lo straniero, la frattura, il noi

Dove può risiedere, allora, una possibile via d’uscita? Il migrante, sia come estraneo che come altro, è inesorabilmente destinato ad una condizione di minorità? Forse, la possibilità di ‘salvare’ questo soggetto dal diritto dipende, in ultima istanza, dal modo di leggere il concetto del noi. Da questo punto di vista, può essere utile tornare su alcune pagine dell’attualismo italiano, provando a interpretarle in modo scevro da pregiudizi connessi al suo legame con l’ideologia totalitaria. A tal fine, sembra opportuno, in primo luogo, tentare di ricondurre l’estraneità all’alterità, piuttosto che risolvere la seconda nella prima: così facendo, si profilerebbe per l’altro la possibilità di entrare nel discorso come partecipante.

In secondo luogo, si dovrebbe accedere ad una lettura capace di porre i due termini su un piano di ‘parità’, rimuovendo dal discorso ogni ragione di superiorità, per così dire, ‘ontologica’ dell’io-nativo (ad esempio, la cittadinanza o la nazionalità) rispetto all’altro-migrante, onde poter concepire un dovere del primo verso il secondo. Lo stesso Giovanni Gentile, in Genesi e struttura della società (1943), si sofferma sul rapporto fra il soggetto e l’altro, sottolineando come la loro «reciproca comprensione» derivi anzitutto da un atteggiamento ‘positivo’ del primo, il quale è già dentro il discorso e «compie volentieri» uno «sforzo» al fine di «superare il limite che l’alterità comporta». L’alter, per il filosofo siciliano, non è capitis deminutus, non è inferiore all’io, bensì è esso stesso ‘soggetto’, in quanto «capace di libertà, ossia di tutta la vita spirituale che il soggetto si trova a possedere».

In questa relazione, dunque, il movimento procede in due direzioni, non solo dall’altro verso l’io, ma anche – e soprattutto – dall’io verso l’altro. Nel saggio Persona umana e ordinamento giuridico (1953), il filosofo del diritto Antonio Pigliaru, discepolo e interprete di Gentile, sottolinea in modo ancor più deciso il carattere relazionale ed ‘orizzontale’ del noi. L’incontro dell’io con l’altro-da-sé si articola, nella prospettiva pigliariana, in due momenti, dei quali il primo è la frattura dovuta all’impatto con l’alterità, dinanzi al quale il «ritmo produttivo» della personalità sembra arrestarsi. Il secondo momento, il superamento della frattura, esige invece che il soggetto si spinga oltre lo sguardo superficiale, realizzando che «gli altri non sono non-Io», che cioè non rappresentano la sua ‘negazione’ ma condividono con lui qualcosa di profondo. Grazie all’incontro, l’io può comprendere i bisogni dell’altro e determinare in ragione di essi il proprio limite e, dunque, il proprio obbligo.

È dal movimento dell’io, dunque, che deve partire la costruzione del noi in un senso, a un tempo, inclusivo dell’altro e rispettoso della sua esperienza pregressa: attraverso il processo costitutivo del noi, lo stesso io sperimenta e supera uno sconvolgimento, avvicinandosi all’altro e cambiando con esso. Cosa significhi tutto questo, ai fini del nostro discorso, è facile da comprendere: il discorso giuridico formulato a partire da quest’espansione del concetto di noi, che richiede all’individuo di andare verso l’altro, include il soggetto ‘esterno’ come interlocutore attivo. Attraverso uno schema siffatto, si potrebbe leggere anche la soluzione proposta da Honig in Democracy and the Foreigner (2001) per una «pluralizzazione» del concetto di ‘democrazia’ e dei processi costituenti, che servirebbe a temperare il paradosso della fondazione ricomprendendo, di volta in volta, i soggetti destinatari delle norme nelle procedure per la loro approvazione. Infatti, con la sua inclusione nel processo definitorio del noi, lo straniero entra a far parte del demos e può, quindi, partecipare alla formazione del diritto.

Potremmo chiederci, in ultima analisi, se questo meccanismo di costituzione del noi, o del demos, ove concretamente realizzabile, comporti una radicale trasformazione del nostro concetto di diritto, tale da eliminarne la tendenza ‘separatoria’ e ‘diabolica’ (diàbolos, d’altronde, è chi ‘divide’), oppure sia semplicemente un rimedio pragmatico, che non cancella la dicotomia giuridica fra interno ed esterno ma consente di tenerne a bada gli effetti perversi. Appare chiaro, in ogni caso, che il luogo del ‘migrante’ è capace di arricchire, se attentamente esplorato, le nostre ‘carte’ concettuali, espandendone i confini e smorzando, a poco, a poco, la paura dell’ignoto.

Immagine: “Migrant, Shopping Mall, Roquetas de Mar, Almería, Spain, April 2004” by Dr John2005 is licensed with CC BY-NC-ND 2.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/

DIRITTO Endoxa ENDOXA - BIMESTRALE FILOSOFIA

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: